18
Apr
2018

Mercoledì

IVA AGEVOLATA IN EDILIZIA


IVA agevolata al 10% in edilizia: dove si applica e come fatturare in presenza di beni significativi

Sul supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.


Tali norme prevedono che sono soggette all’aliquota Iva del 10% le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Si tratta degli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.


IVA agevolata in edilizia: il quadro normativo

Com’è noto, le prestazioni di servizi aventi a oggetto interventi di recupero edilizio e cioè di manutenzione ordinaria e straordinaria, usufruiscono dell’aliquota agevolata Iva del 10%.

Gli immobili interessati dall’agevolazione sono, in primo luogo, le singole unità immobiliari e loro pertinenze non abitative accatastate nel gruppo A (eccetto gli A/10, uffici)  indipendentemente dall’effettivo utilizzo. Ne deriva che sono agevolabili le manutenzioni, ad es., delle autorimesse pertinenziali delle abitazioni, anche se l’intervento riguarda soltanto le autorimesse (e pure se queste sono situate in un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa)  nonché le manutenzioni degli alloggi accatastati come abitativi ma locati ad uso ufficio.

Sono interessati dall’agevolazione, in secondo luogo, gli edifici che presentino oltre il 50% della superficie dei piani fuori terra a destinazione di abitazione privata: nel qual caso, sono agevolati le opere relative alle singole unità immobiliari abitative e alle parti comuni dell’intero edificio.

Sono oggetto dell’agevolazione gli interventi previsti da contratti di appalto e cioè da “prestazioni di servizi”.

La mera fornitura di beni non rientra, invece, nelle agevolazioni.

Le imprese subappaltatrici, sono sempre tenute ad applicare l’aliquota ordinaria.


IVA agevolata in edilizia per beni significativi

L’Iva al 10% si applica sul valore dell’intera prestazione a meno che, nell’ambito dell’intervento di manutenzione, vengano forniti “beni significativi”  il cui valore sia maggiore del 50% dell’intero corrispettivo della prestazione.

I beni significativi sono, ai sensi del D.M. 29/12/1999:

  • Ascensori e montacarichi;
  • Opere che consentono un risparmio energetico come:
  • Sostituzione degli infissi con infissi in vetro camera che rispettino i requisiti previsti (che cambiano in base alla zona geografica)
  • Sostituzione della caldaia con una caldaia a condensazione che utilizzi valvole termostatiche o sistemi di riscaldamento con fluido a bassa temperatura (riscaldamento a pavimento, pannelli radianti, ecc.)
  • Installazione di pompe di calore ad alta efficienza e scambiatori geotermici a bassa entalpia;
  • Isolamento termico delle pareti, delle coperture e dei solai;
  • Installazione di pannelli solari per acqua calda sanitaria;
  • Spese tecniche per APE 2017, attestazione prestazione energetica.
  • video citofoni;
  • condizionatori e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

L’elencazione è da considerarsi tassativa a prescindere dalla denominazione commerciale dei beni stessi. Per i beni e materiali non compresi nell’elenco ministeriale, invece, si applica sempre l’Iva al 10% solo se la loro fornitura si accompagna alla posa in opera, purché effettuata dallo stesso fornitore.


Iva Agevolata 2018: autocertificazione ristrutturazioni

La Dichiarazione Iva agevolata per i lavori di ristrutturazione edile può essere prodotta mediante un’autocertificazione con la quale dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si stanno svolgendo dei lavori di suddetto genere al fine di ottenere il diritto all’Iva agevolata.

Tale autocertificazione, va mostrata al rivenditore o dalla ditta edile che acquista per conto di chi ha commissionato il lavoro o direttamente dal committente, ed è indispensabile per poter usufruire dell’Iva agevolata sull’acquisto di specifici beni relativi alla ristrutturazione edilizia.


Quando e su cosa non si applica l'Iva agevolata 2018?

L’Iva agevolata al 10% 2018, è sempre prevista per i lavori di recupero edilizio ma non si applica invece su:

  • materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
  • materiali o beni acquistati direttamente dal committente
  • prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
  • prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.


Agevolazioni fiscali per ristrutturazione casa esempio calcolo:

L’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. 

Immaginando che il corrispettivo complessivo per l’intervento sia Euro 20.000 e il valore del bene significativo sia Euro 16.000 (quindi maggiore della metà del valore complessivo), il meccanismo opererà nel modo seguente:

Occorre individuare, innanzitutto, tre diverse tranches di valori, e quindi:

  • il valore della manodopera e dei beni non-significativi (ovvero il valore complessivo della prestazione meno valore dei beni significativi), qui pari ad Euro 4.000, sconterà l’Iva al 10%;
  • dei 16.000 Euro rimanenti, un’ulteriore quota pari a quella di manodopera + beni non-significativi (nell’esempio Euro 4.000), sconterà anch’essa l’Iva al 10%;
  • infine, la quota residua, qui pari a Euro 12.000 (20.000 – 4.000 – 4.000), vedrà l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.


Restauro, risanamento e conservazione

Si ricorda che per quanto riguarda invece i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, si applica l’aliquota Iva del 10% alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, eccetera).

Sono escluse, invece, le materie prime e semilavorate.

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.