Mercoledì
Tali norme prevedono che sono soggette all’aliquota Iva del 10% le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Si tratta degli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
IVA agevolata in edilizia: il quadro normativo
Com’è noto, le prestazioni di servizi aventi a oggetto interventi di recupero edilizio e cioè di manutenzione ordinaria e straordinaria, usufruiscono dell’aliquota agevolata Iva del 10%.
Gli immobili interessati dall’agevolazione sono, in primo luogo, le singole unità immobiliari e loro pertinenze non abitative accatastate nel gruppo A (eccetto gli A/10, uffici) indipendentemente dall’effettivo utilizzo. Ne deriva che sono agevolabili le manutenzioni, ad es., delle autorimesse pertinenziali delle abitazioni, anche se l’intervento riguarda soltanto le autorimesse (e pure se queste sono situate in un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa) nonché le manutenzioni degli alloggi accatastati come abitativi ma locati ad uso ufficio.
Sono interessati dall’agevolazione, in secondo luogo, gli edifici che presentino oltre il 50% della superficie dei piani fuori terra a destinazione di abitazione privata: nel qual caso, sono agevolati le opere relative alle singole unità immobiliari abitative e alle parti comuni dell’intero edificio.
Sono oggetto dell’agevolazione gli interventi previsti da contratti di appalto e cioè da “prestazioni di servizi”.
La mera fornitura di beni non rientra, invece, nelle agevolazioni.
Le imprese subappaltatrici, sono sempre tenute ad applicare l’aliquota ordinaria.
IVA agevolata in edilizia per beni significativi
L’Iva al 10% si applica sul valore dell’intera prestazione a meno che, nell’ambito dell’intervento di manutenzione, vengano forniti “beni significativi” il cui valore sia maggiore del 50% dell’intero corrispettivo della prestazione.
I beni significativi sono, ai sensi del D.M. 29/12/1999:
L’elencazione è da considerarsi tassativa a prescindere dalla denominazione commerciale dei beni stessi. Per i beni e materiali non compresi nell’elenco ministeriale, invece, si applica sempre l’Iva al 10% solo se la loro fornitura si accompagna alla posa in opera, purché effettuata dallo stesso fornitore.
Iva Agevolata 2018: autocertificazione ristrutturazioni
La Dichiarazione Iva agevolata per i lavori di ristrutturazione edile può essere prodotta mediante un’autocertificazione con la quale dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si stanno svolgendo dei lavori di suddetto genere al fine di ottenere il diritto all’Iva agevolata.
Tale autocertificazione, va mostrata al rivenditore o dalla ditta edile che acquista per conto di chi ha commissionato il lavoro o direttamente dal committente, ed è indispensabile per poter usufruire dell’Iva agevolata sull’acquisto di specifici beni relativi alla ristrutturazione edilizia.
Quando e su cosa non si applica l'Iva agevolata 2018?
L’Iva agevolata al 10% 2018, è sempre prevista per i lavori di recupero edilizio ma non si applica invece su:
Agevolazioni fiscali per ristrutturazione casa esempio calcolo:
L’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
Immaginando che il corrispettivo complessivo per l’intervento sia Euro 20.000 e il valore del bene significativo sia Euro 16.000 (quindi maggiore della metà del valore complessivo), il meccanismo opererà nel modo seguente:
Occorre individuare, innanzitutto, tre diverse tranches di valori, e quindi:
Restauro, risanamento e conservazione
Si ricorda che per quanto riguarda invece i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, si applica l’aliquota Iva del 10% alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, eccetera).
Sono escluse, invece, le materie prime e semilavorate.
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.